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Imposte e tasse 23 Giugno 2021

Stralcio Irap, conferente e conferitaria su due binari distinti

L'art. 24 D.L. 34/2020, a distanza di oltre un anno dalla sua entrata in vigore, continua a richiedere chiarimenti dell'Amministrazione Finanziaria in risposta ai numerosi quesiti posti dai contribuenti.

Con la risposta all'interpello 11.06.2021, n. 404 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il provvedimento agevolativo, volto a riconoscere, a determinate condizioni, l'esonero dal versamento del saldo Irap dovuto per il periodo di imposta 2019 e dalla prima rata di acconto Irap dovuto per il periodo di imposta successivo, non spetta in caso di conferimento d'azienda. Caso - Nell'istanza si descrive il caso della società conferitaria Alfa, interamente partecipata dalla conferente Beta. Alfa ha ricevuto mediante conferimento il complesso aziendale produttivo di Beta, la quale ha poi modificato denominazione e oggetto sociale, rimanendo titolare solo delle partecipazioni di controllo in azienda industriale. L'operazione, così descritta, impedirebbe tuttavia alla società che prosegue l'attività manifatturiera di usufruire a pieno titolo dell'esonero della prima rata di acconto Irap. Soluzione del richiedente - Per tale motivo l'istante propone che la determinazione dell'acconto figurativo debba essere commisurato al minore tra il 40% dell'ammontare complessivo dovuto dalla conferitaria Alfa a titolo di Irap per il periodo di imposta 2020 e il 40% dell'ammontare complessivo Irap che risultava a carico della società conferente per il periodo di imposta 2019. Parere - L'Agenzia delle Entrate però non accoglie questa soluzione interpretativa, ricordando che nelle ipotesi di...

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