Lotta antievasione dal Pnrr: obbligo di accettazione dei pagamenti con il Pos e relative sanzioni, fatturazione elettronica anche per i contribuenti in regime forfettario, dati dei pagamenti elettronici all’Agenzia. È quanto prevede l’art. 18 D.L. 30.04.2022, n. 36 recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
Pagamenti con Pos - La legge di conversione del decreto Pnrr 2 ha confermato l’obbligo, dal 30.06.2022, di accettare, per tutti i soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, i pagamenti con il Pos: bancomat, carte di credito e carte prepagate. L'unica eccezione è l'impossibilità tecnica, ad esempio, in luoghi remoti in cui è assente la ricezione della linea telefonica.
Le sanzioni sono pari a 30 euro, aumentate del 4% del valore della transazione nel caso di rifiuto da parte dell'esercente di accettare il pagamento con Pos.
La modifica dà attuazione a una previsione normativa introdotta già nel 2012, ma rimasta inattuata. Infatti, il Pos è obbligatorio dal 2012, ma la mancata previsione di un regime sanzionatorio specifico in caso di rifiuto del pagamento elettronico ha indotto molti esercenti e professionisti a ignorare le disposizioni. Più volte nel tempo, si è tentato di introdurre una misura sanzionatoria, da ultimo con il D.L. 124/2019 (collegato alla legge di Bilancio 2020) che aveva previsto l’applicazione, a partire dal 1.07.2020, di una sanzione pecuniaria pari a 30 euro maggiorata del 4% del valore della transazione per la quale non è stato accettato il pagamento con carte. La sanzione avrebbe riguardato tutti i pagamenti tramite Pos rifiutati, con possibilità per il consumatore di segnalare la violazione dell’esercente all’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, tale previsione non ha mai visto la luce a causa alle numerose proteste da parte delle associazioni esercenti, si è infine optato per la rimozione delle sanzioni.
Fatturazione elettronica forfettari - La disposizione, inoltre, estende l'obbligo di fatturazione elettronica ai forfettari, soggetti a cui è applicata un'imposta unica del 15% e con un fatturato non superiore ai 65.000 euro. L'obbligo entra in vigore dal 1.07.2022 per i soggetti che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 25.000 euro. Mentre la e-fattura partirà dal 1.01.2024 per i restanti soggetti. Si ricorda che per il 3° trimestre del periodo d'imposta 2022 (luglio-settembre 2022), le sanzioni non si applicano per i contribuenti in regime forfettario che devono adempiere l'obbligo se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello dell'operazione.
Trasmissione dati pagamenti elettronici - Il Decreto Pnrr 2 introduce delle modifiche alla disciplina della trasmissione dei dati di pagamento con Pos prevedendo che gli intermediari che mettono a disposizione degli esercenti sistemi di pagamento elettronico siano tenuti a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati sui pagamenti, sia nel caso in cui il soggetto che effettua il pagamento sia un consumatore finale, come già previsto dalla norma vigente, sia nel caso in cui si tratti di un operatore economico; dunque, tutti i dati dei pagamenti elettronici saranno trasmessi alle Entrate: commissioni addebitate, dati identificativi degli strumenti di pagamento, importi complessivi delle transizioni giornaliere effettuate. In questo modo, il Fisco sarà in grado di incrociare i dati di pagamento con carta con quelli relativi agli scontrini elettronici emessi dagli esercenti, così da effettuare controlli di congruità tra scontrini emessi e pagamenti ricevuti.
Il segnale risulta chiaro: il Governo conta di mettere “sotto tiro” in un’ottica di lotta all’evasione fiscale e al sommerso - in linea con quanto previsto dal Pnrr - l’omessa fatturazione e la mancata emissione degli scontrini.
