Reintrodotte 2 cause ostative in precedenza abrogate con la L. 145/2018 che di fatto escludono oltre 340.000 attuali partite Iva. Mini regime premiale per i volontari che utilizzeranno la fattura elettronica.
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Dal 1.01.2020 fuoriescono dal regime forfetario 2 categorie di contribuenti: le partite Iva che sostengono spese per personale dipendente superiori a € 20.000; le partite Iva che percepiscono redditi da lavoro dipendente o assimilato eccedenti € 30.000.
Le novità, previste all'art. 1, c. 692, del disegno di legge di Bilancio, reintroducono 2 cause ostative in precedenza abrogate con la L. 145/2018 che di fatto escludono oltre 340.000 attuali fruitori, dei circa 1.4 milioni attuali.
Costo del lavoro - Nel reintrodurre il limite di spesa, il legislatore ha elevato il precedente tetto da € 5.000 a € 20.000.
Redditi da lavoro - Non potranno utilizzare per il forfettario i soggetti che nell'anno precedente a quello di applicazione hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati (artt. 49 e 50 del Tuir) eccedenti l'importo di € 30.000. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.
Mini regime premiale - Previsto anche un regime premiale per i forfettari che sceglieranno la fatturazione elettronica, con la riduzione di 1 anno del termine di accertamento (da 5 a 4 anni).