Si possono individuare sostanzialmente 2 esigenze che conducono all'utilizzo degli strumenti finanziari derivati: la speculazione, quando una o entrambe le parti stipulano un contratto speculando sulla performance di una particolare attività sottostante quotata sul mercato; la copertura di alcuni rischi, quando si cerca di ottenere protezione da possibili variazioni avverse delle variabili finanziarie considerate.
In particolare, l'OIC 32 disciplina 2 tipi di relazione di copertura (par. 52): copertura delle variazioni di fair value (FV), quando l'obiettivo è quello di limitare l'esposizione al rischio delle variazioni di FV di attività, passività iscritte in bilancio o impegni irrevocabili; copertura di flussi finanziari, quando l'obiettivo è quello di limitare l'esposizione al rischio di variabilità dei flussi finanziari collegati ad attività, passività iscritte in bilancio, impegni irrevocabili o operazioni programmate ed altamente probabili.
L'OIC 32 al par. 40 stabilisce che gli strumenti finanziari derivati debbano essere iscritti al fair value e successivamente valutati sempre al fair value alla data di chiusura di ogni bilancio.
Essi, quindi, possono essere classificati nell'attivo dello Stato patrimoniale rispettivamente nell'attivo immobilizzato (voce B) III 4) o nell'attivo circolante (voce C) III 5) seguendo i criteri di imputazione riportati al par. 28 oppure nel...