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Imposte e tasse 04 Aprile 2023

Studio e società di servizi: ahi ahi ahi, occorre una riflessione

Per sfuggire alla tassazione, di fianco allo studio appare molte volte una società di servizi, ma non è detto che l’esame delle posizioni contabili dei due soggetti possa essere ritenuta corretta o che ricada nell’interposizione fittizia.

La Corte di Cassazione si è occupata del caso di un notaio che si avvaleva di una società di servizi (ordinanza 29.01.2021, n. 2084): ecco qual era il caso.

Un notaio svolgeva la sua professione e veniva coadiuvato dalla società Alfa s.r.l. che gli forniva servizi indispensabili per lo svolgimento dell’attività professionale; l’Agenzia delle Entrate svolgeva un accertamento a tavolino, senza procedere ad accessi, ispezioni e/o verifiche. La società Alfa s.r.l. svolgeva attività unicamente nei confronti del notaio: i servizi resi erano di “basso contenuto specialistico” e remunerati oltre il valore di normalità del mercato che il notaio avrebbe potuto acquisire direttamente risparmiando sui costi; la società Alfa s.r.l. aveva quale unico socio il coniuge del notaio e amministratore unico il padre del notaio (sembra un'impresa familiare!).
Ahi, ahi, ahi: presunzioni gravi, precise e concordanti?
Sì, ed entra in campo l’art. 37, c. 3 del Tuir: "In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona"; le 2 ipotesi di interposizione sono quelle di interposizione fittizia e di interposizione reale, per mezzo delle quali la tassazione avviene in capo a un soggetto differente rispetto al reale percettore del reddito; il fatto che il citato art. 37 indichi “per interposta persona” non esclude che l’interposizione possa attuarsi mediante schemi societari (risposta interpello 9.03.2020, n. 89) in quanto la società potrebbe (da dimostrare) essere costituita al fine di centro di imputazione di proventi di attività derivanti, sostanzialmente, riconducibile alla persona fisica. Così come si ha modo di rilevare dalla citata risposta ad interpello, la Srl non appare sorretta da un'autonoma e significativa funzione propria, suscettibile di produrre autonomamente redditi.
Da qui una serie di riflessioni, prima di “organizzare” operazioni come negli esempi seguenti:
  • società di progettazione costituita tra un ingegnere e la moglie non ingegnere;
  • società di elaborazioni dati contabili costituita tra il coniuge del commercialista e il commercialista (la classica Sas) che fattura solo al commercialista e a che prezzi;
  • società di elaborazioni dati contabili costituita tra il coniuge del commercialista e il commercialista che fattura a terzi (gli stessi clienti del commercialista) e che realizza utili superiori a quelli del commercialista.
Ma non è l’unico caso che può essere contestato dall’Agenzia delle Entrate. Di recente (e per fortuna non è un mio assistito) mi è successo di imbattermi in un professionista che ha assunto la propria compagna quale dipendente a un livello retributivo stratosferico, tanto per “spalmare” una parte di reddito, salvo poi il fatto che il professionista e la compagna hanno la medesima residenza. In sostanza, la decenza ha un limite.