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Società 13 Maggio 2021

Successione del socio nei crediti della società cancellata

Il socio che vuole coltivare le pretese creditorie della società estinta deve provare di essere legittimato ad agire in virtù del noto fenomeno successorio che discende dalla cancellazione della società.

All'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal Registro delle Imprese, non corrisponde il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta; infatti, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che siano limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass., Sez. U., sentenza 12.03.2013, n. 6070). In sostanza, l'ex socio che agisce a tutela di una pretesa già di titolarità della società cancellata dal Registro delle Imprese, deve qualificarsi espressamente come successore nella titolarità della specifica pretesa creditoria della società e non...

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