Altre imposte indirette e altri tributi
23 Maggio 2026
Successione di partecipazioni. Effetti sul realizzo
L’esenzione (ex art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990) e la rideterminazione del costo fiscale alla data della successione producono, nel loro combinarsi, un effetto di integrale detassazione del realizzo della partecipazione ereditata.
L’art. 3, c. 4-ter D.Lgs. 346/1990 prevede che i trasferimenti di partecipazioni societarie a favore del coniuge e dei discendenti in linea retta sono esenti dall’imposta sulle successioni, a condizione che i beneficiari proseguano l’esercizio dell’attività d’impresa o detengano il controllo della società per un periodo non inferiore a 5 anni, rendendo apposita dichiarazione nell’atto di successione. La norma persegue l’obiettivo di agevolare il passaggio generazionale dell’impresa, evitando che il carico fiscale connesso al trasferimento mortis causa costringa gli eredi a dismissioni forzate di asset o a ricorrere a indebitamento per far fronte all’imposta. In tema di società di capitali, l’esenzione è subordinata all’acquisizione o all’integrazione del controllo ai sensi dell’art. 2359, c. 1, n. 1 c.c., vale a dire della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria. Quanto alla base imponibile esentata, occorre ricordare che, per le partecipazioni in società non quotate, l’art. 16 D.Lgs. 346/1990 rinvia al valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio pubblicato, e non al valore effettivo della società, con la conseguenza che plusvalori latenti, avviamenti e rivalutazioni non contabilizzate restano esclusi dal computo. Già sul fronte dell’imposta indiretta, dunque, il vantaggio è duplice: l’esenzione opera su una base imponibile di regola sensibilmente inferiore al reale valore economico...