Successione dopo lavori di ristrutturazione edilizia
La variazione della titolarità dell'immobile sul quale sono effettuati gli interventi, prima che sia trascorso l'intero periodo di fruizione della detrazione, non comporta automaticamente anche il trasferimento delle quote di detrazione non fruite.
Caso particolare sul quale porre attenzione è il trasferimento in caso di successione. Infatti per l'Agenzia delle Entrate, come specificato anche nella circolare 8.07.2020, 19/E, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile (art. 9-bis D.I. 19.02.2007). Solo quando la detenzione materiale e diretta dell'immobile viene esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra di loro in parti uguali. Se invece l'immobile ricevuto in eredità è locato, la detrazione non spetta in quanto l'erede proprietario non ne può disporre. Nel caso in cui uno solo degli eredi abiti l'immobile, la detrazione spetta per intero a quest'ultimo, non avendo più gli altri la disponibilità dell'immobile stesso.
Anche il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, che rinuncia all'eredità, non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. Nel caso specifico, nemmeno gli altri eredi potranno beneficiarne se non convivono con il coniuge superstite, in quanto non esercitano la detenzione materiale del bene.
È bene ricordare, inoltre, che la condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l'anno dell'accettazione dell'eredità, ma anche per...