Altre imposte indirette e altri tributi
15 Giugno 2026
Successioni: i mutamenti sopravvenuti oltre la lettura pro-Fisco
Nell'imposta di successione e donazione, il valore delle partecipazioni non quotate segue il bilancio. I “mutamenti sopravvenuti” non possono diventare uno strumento a senso unico: vanno provati, oggettivi e riferibili al momento dell'atto.
La valutazione delle partecipazioni in società non quotate ai fini dell'imposta di successione e donazione è regolata dall'art. 16, c. 1, lett. b) D.Lgs. 346/1990 (richiamato per le donazioni dall'art. 56, c. 4): la base imponibile è costituita dal patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, “tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti”. La Cassazione (sent. nn. 5586/2003 e 6915/2003, poi sent. nn. 12422/2007 e 2925/2015) ha stabilito che il dato di bilancio vincola non solo il contribuente, ma anche l'Amministrazione Finanziaria (che, pertanto, non può rifare una propria stima della società ma può soltanto attualizzare le poste oppure contestare, provandolo, che il bilancio non sia veritiero). La sentenza n. 11467/2022 ha poi aggiunto che, in nome della parità delle parti nel processo, anche il contribuente può dimostrare che il bilancio è inattendibile e che tra l'approvazione e il decesso sono intervenuti eventi che ne hanno modificato i valori. Il problema nasce proprio dai “mutamenti sopravvenuti”, che hanno dato vita ad un indirizzo interpretativo a favore del Fisco.Con la sentenza n. 17062/2013 si è ammesso di correggere il patrimonio netto usando un bilancio successivo, purché riferito a un periodo precedente all'atto, anche se approvato dopo. Con la sentenza n. 25007/2015 si è invece negato al contribuente di far valere una distribuzione di utili annotata in un bilancio...