Altre imposte indirette e altri tributi
27 Gennaio 2026
Successioni internazionali e vincoli formali: esenzione esclusa
Con la risposta all’interpello 22.01.2026, n. 16 l’Agenzia delle Entrate ha escluso l’esenzione dall’imposta di successione per un lascito a favore di un Comune svizzero, rilevando l’assenza della condizione di reciprocità prevista per gli enti pubblici di Stati extra UE/SEE.
Con la risposta all’interpello 22.01.2026, n. 16 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato un tema d’attualità nella fiscalità internazionale delle successioni, ovvero la possibilità di applicare l’esenzione dall’imposta sulle successioni prevista dall’art. 3 D.Lgs. 31.10.1990 n. 346 (TUS) ai lasciti a favore di enti pubblici esteri.Il caso analizzato ha riguardato un lascito testamentario, avente a oggetto la totalità delle quote di una società a responsabilità limitata con sede legale in Italia, da parte di una cittadina svizzera residente e domiciliata in Svizzera, a favore di un Comune del Canton Ticino (ente pubblico territoriale della Confederazione Elvetica). In sede d’interpello è stato chiesto di chiarire la possibilità di applicare a questo trasferimento l’esenzione dall’imposta successoria ai sensi dell’art. 3, cc. 1 e 4 del TUS, che riconosce esenzioni soggettive per i trasferimenti a favore di determinati enti, estendendole, sotto condizioni, anche agli enti esteri.Nel riconoscere la piena imponibilità del trasferimento ai fini dell’imposta di successione italiana (in quanto aventi a oggetto le quote di società con sede legale in Italia, e quindi di beni “esistenti” nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 2, c. 3, lett. b) del TUS), l’Amministrazione Finanziaria ha escluso la possibilità di applicare l’esenzione richiesta, ritenendo non integrata la condizione di reciprocità prevista dall’art. 3, c. 4 del TUS....