La super ACE prevede un'ulteriore agevolazione per i soli incrementi di capitale avvenuti nel 2021: la misura passa dal coefficiente dell’1,3%, al coefficiente maggiorato pari al 15%. Il limite massimo di incrementi 2021 è pari a 5 milioni di euro.
I beneficiari dell’agevolazione sono:
- Srl, Spa, Sapa;
- enti pubblici e privati, trust, con oggetto esclusivo o principale l’attività commerciale;
- Snc, Sas in contabilità ordinaria;
- ditte individuali in contabilità ordinaria.
Per fruire di questa agevolazione è possibile scegliere tra diverse metodologie.
La modalità classica di fruizione è in dichiarazione, attendendo la dichiarazione dei redditi 2021, ossia il modello Redditi 2022 relativo al 2021: questo consente una detassazione pari all’importo risultante mediante l’applicazione del coefficiente del 15% (in luogo dell’1,3%).
La modalità alternativa consiste nella presentazione di una o più comunicazioni per trasformare l’ACE in un credito d’imposta, che può essere:
- utilizzato in compensazione;
- ceduto a terzi (e poi ulteriormente ceduto). Il cessionario può utilizzare il credito cedutogli con le stesse modalità del cedente. Il cedente deve comunicare la cessione del credito. Il cessionario deve accettarlo e poi può utilizzarlo;
- chiesto a rimborso.
L’importo del credito è determinato applicando il coefficiente del 15% agli incrementi effettuati, moltiplicato per l’aliquota Ires o Irpef (ad esempio, per i soggetti Ires l'importo sarebbe: incremento x 15% x 24%).
Il credito può essere utilizzato, dopo il riconoscimento dell’Agenzia, che avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, dal giorno successivo ai seguenti atti:
- avvenuto versamento dei conferimenti in denaro;
- rinuncia o compensazione dei crediti dei soci;
- delibera dell’assemblea dove si destina l’utile a riserva.
Peculiarità dell’ACE innovativa, a differenza dell’originaria, è che agli incrementi 2021 non si applica il criterio pro-rata temporis, ossia si assumono per l’intero importo, a prescindere dalla data del 2021 in cui sono effettuati.
Il credito non è fiscalmente rilevante, né rileva ai fini del ROL e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi.
Sull’agevolazione opera un meccanismo, detto di “recapture”, ai sensi del quale gli incrementi 2021 devono essere mantenuti e non distribuiti fino al 31.12.2023.
La risoluzione 10.12.2021, n. 70/E ha istituito il codice tributo da utilizzare per l’utilizzo del credito, che fino a quel momento, anche se confermato dall’Agenzia e presente nel cassetto fiscale del beneficiario nella sezione “Crediti IVA/ Agevolazioni utilizzabili”, non era utilizzabile per la mancanza dell’apposito codice.
Il codice è “6955 - Credito d’imposta ACE - art. 19, c. 3 DL 73/2021” e l’anno di riferimento da indicare è l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito, ossia il 2021.
Soci c/dividendi a Diversi 10.000
a Banca c/c 9.480
a Debito per ritenute 520
La terza modalità è rappresentata dal versamento della ritenuta del socio con partecipazione non qualificata:
Debito per ritenuta a Banca c/c 520
Successivamente occorrerà compilare la CUPE (in caso di dividendi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta), il modello 770 (in caso di dividendi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o meno: quadri SI e SK) e il prospetto del capitale e delle riserve presente nel quadro RS del modello Redditi.
