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Imposte e tasse 18 Giugno 2020

Super ammortamento 2019 e credito imposta 2020

La legge di Bilancio 2020 prima e il "Decreto Rilancio" in seguito, hanno modificato la disciplina per l'agevolazione fiscale, prevedendo maggiori termini e modificandone la natura.

Per il 2020, la parola d'ordine è supportare e incentivare le imprese. La legge di Bilancio 2020 ha infatti introdotto un credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi commisurato al loro costo di acquisizione, in sostituzione delle discipline di super e iper ammortamento. Il nuovo incentivo, pur ereditandone l'ambito applicativo soggettivo e oggettivo, sostituisce il precedente e diventa un credito d'imposta. La misura prevede che per gli investimenti in beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro e del 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro. Per gli investimenti in beni strumentali immateriali funzionali ai processi di trasformazione 4.0 è riconosciuto, invece, un credito d'imposta nella misura del 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 700.000 euro. Per investimenti in altri beni strumentali materiali è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro ed è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 5 quote annuali di pari importo, ridotte a 3 per gli investimenti in beni immateriali, a decorrere dall'anno successivo al completamento dell'investimento. La misura del credito d'imposta è comunque cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto gli stessi costi, però nei limiti massimi del raggiungimento del costo sostenuto.
La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Naturalmente sono escluse dall'incentivo le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale.
La misura in commento è riconosciuta se gli investimenti vengono effettuati a decorrere dal 1.01.2020 e fino al 31.12.2020; entro il 30.06.2021 a condizione che entro il 2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Nel 2020, occorre però fare attenzione perché c'è tempo fino al 31.12.2020 per consegnare i beni materiali strumentali nuovi per fruire del super ammortamento 2019, ma a condizione che entro il 31.12.2019 sia stato pagato il 20% del corrispettivo a titolo di acconto e l'ordine d'acquisto sia stato formalmente accettato. Il “Decreto Rilancio”, infatti, sposta dal 30.06.2020 al 31.12.2020 la scadenza prevista dal decreto Crescita per consegnare i beni oggetto di investimento tra il 1.04 e il 31.12.2019 ai fini della fruizione della maggiorazione figurativa di costo del 30% valida solo ai fini della deduzione Ires delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing. In considerazione dell'emergenza Covid-19, l'art. 50 del “Decreto Rilancio” (D.L. 34/2020) dispone, infatti, che il termine del 30.06.2020, entro il quale è necessario che avvenga la consegna dei beni materiali strumentali nuovi per beneficiare del super ammortamento (30% di maggiorazione figurativa del costo di acquisizione), è differito al 31.12.2020.