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Imposte e tasse 13 Settembre 2021

Superbonus 110% anche con violazioni di natura formale

Dopo le recenti modifiche, il contribuente perde l'agevolazione solo in presenza di abusi, di violazioni sostanziali e nei casi espressamente previsti dalle nuove disposizioni in tema di comunicazione di inizio attività asseverata (Cila).

Con l'obiettivo di incentivare l'esecuzione degli interventi di efficientamento con fruibilità della detrazione del 110%, il legislatore ha stabilito, da un lato, che le violazioni di natura prettamente formale non arrecano alcun pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali; dall'altro lato, che la decadenza si appalesa in presenza di violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione del bonus, sebbene limitatamente alle irregolarità e omissioni riscontrate sul singolo intervento oggetto di irregolarità e omissione. In via preliminare, si evidenzia che, essendo il comma 5-bis presente nell'art. 119 D.L. 34/2020, la situazione non può che riguardare ed essere applicata esclusivamente alla disciplina della detrazione maggiorata del 110%; in secondo luogo, lo stesso superbonus resta fruibile in presenza di violazioni di natura formale. Peraltro, qualche autore si è espresso nel senso che, in presenza di interventi rientranti nell'ambito dell'art. 119, D.L. 34/2020, in caso di violazioni di una certa consistenza, e quindi non di natura meramente formale, relative a interventi trainanti (cappotto, sostituzione caldaia o super sisma bonus), l'agevolazione decade su tale intervento, ma non anche sugli interventi trainati, come, per esempio, sugli interventi relativi all'installazione di un impianto fotovoltaico e di infissi o di colonnine per la...

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