L’Agenzia delle Entrate, con le risposte n. 779/2021 e 780/2021, per l’ennesima volta è intervenuta sull’agevolazione del 110%, di cui all’art. 119 D.L. 34/2020, con particolare riferimento alla demolizione del tetto, all'installazione di infissi e alle soglie di spesa per gli interventi eseguiti in un unico complesso formato da villette a schiera.
Con la prima risposta (n. 779/2021), l’Agenzia delle Entrate ha esaminato il caso di un contribuente intenzionato ad eseguire un intervento di demolizione e rimozione del tetto preesistente con rifacimento dello stesso, al fine di realizzare anche un locale non abitabile da adibire a stenditoio-lavatoio, quale accessorio della propria unità abitativa sottostante. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver analizzato la documentazione fornita dall’istante, ha precisato che le spese sostenute per un intervento di isolamento termico del tetto, attraverso la demolizione e la ricostruzione dello stesso, a cura del proprietario di un'unità abitativa, con sottotetto non riscaldato, fruiscono della detrazione maggiorata del 110%. La risposta ha precisato che il requisito dell'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda deve essere raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione anteriore all’intervento, delimitano il volume riscaldato verso l'esterno, vani freddi o terreno.
Si conferma che, ai fini della puntuale...