Confermata la fruibilità anche a familiari e conviventi del possessore o del detentore dell'immobile. Rientrano nella misura le spese accessorie per costi per materiali, progettazione e onorari professionali.
L'Agenzia delle Entrate, con la circolare 8.08.2020, n. 24/E, ha approfondito il tema della detrazione per gli interventi di risparmio energetico e l'opzione per la cessione e lo sconto del corrispettivo, di cui agli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), convertito con modificazioni in L. 77/2020.
Innanzitutto, con riferimento al condominio, è stato precisato che quelli minimi (composti da meno di 8 unità) non hanno l'obbligo di richiedere il codice fiscale e, in tali casi, al fine di fruire della detrazione, è possibile utilizzare il codice fiscale di un condomino che esegue i necessari adempimenti, restando necessaria la dimostrazione che gli interventi sono stati eseguiti sulle parti comuni.
Restano fuori dalla detrazione le persone fisiche che operano in regime d'impresa o che siano titolari di reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni.
Sono ammessi alla detrazione, invece, i familiari del possessore o del detentore (coniuge, componente dell'unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), nonché i conviventi sempre se dimostrano di aver sostenuto le spese per gli interventi, ma la detrazione non spetta al familiare del possessore o del detentore dell'immobile nel caso di interventi eseguiti su immobili “non” a disposizione.
Dal punto di vista oggettivo, la circolare conferma le esclusioni delle tipologie più di pregio (A/1, A/8 e A/9) e precisa che...