Coop e terzo settore 13 Agosto 2021

Superbonus 110% coop sociali esenti, una via di uscita

In risposta a una istanza di interpello, l'Agenzia delle Entrate apre la strada al superbonus 110% per le cooperative sociali esenti che percepiscono redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo di imposta.

Con la risposta all'interpello n. 517/2021, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le cooperative sociali esenti da Ires che percepiscono redditi di capitale assoggettati a ritenuta a titolo di imposta, quali premi e altri frutti su depositi e conti correnti bancari e postali e su obbligazioni e titoli similari, possono accedere al superbonus del 110%, ferma restando la presenza di tutti i requisiti e delle condizioni normativamente previste. In mancanza di un'imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, le predette cooperative esenti potranno optare per la fruizione del superbonus in una delle modalità alternative previste dall'art. 121 del Decreto Rilancio (cessione o sconto in fattura). Ma facciamo un passo indietro. Con una precedente risposta ad una istanza di interpello (15.04.2021, n. 253) l'Agenzia delle Entrate era intervenuta per fornire alcuni chiarimenti in merito all'applicazione del superbonus 110%, adottando un'interpretazione particolarmente restrittiva della normativa con riferimento alle cooperative sociali esenti ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 11 D.P.R. 601/1973. In particolare, l'Agenzia, dopo aver esaminato la fattispecie oggetto dell'interpello, ha individuato un diverso regime a seconda che la cooperativa sociale goda o meno dell'esenzione totale sul reddito, ammettendo a beneficiare del superbonus esclusivamente le cooperative sociali che usufruiscono parzialmente...

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