Coop e terzo settore 04 Novembre 2022

Superbonus 110% coop sociali, più chiara la cessione

Con una recente FAQ l’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni su come deve essere compilata la comunicazione per l’esercizio dell’opzione in presenza dei limiti maggiorati di spesa previsti per le Onlus, ODV e APS.

In presenza di interventi di riqualificazione energetica riguardanti gli edifici rientranti nelle categorie B/1, B/2 e D/4 (es. case di riposo, case di cura, orfanotrofi), le onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale possono beneficiare della disposizione contenuta nell’art. 119, c. 10-bis, D.L. 34/2020, che prevede, a determinate condizioni, l’innalzamento dei limiti di spesa ammessi alla detrazione del superbonus. Tali condizioni prevedono, oltre all’appartenenza dell’immobile alle categorie testé citate, che i membri del consiglio di amministrazione dell’ente non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e che gli enti medesimi svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali. In sostanza, per questi enti, tra i quali sono ricomprese le cooperative sociali, in quanto Onlus di diritto, la citata disposizione prevede che il limite di spesa previsto per gli interventi ammessi al superbonus, stabilito per le singole unità immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'OMI. Quindi, il limite di spesa ordinariamente previsto per le singole unità immobiliari viene moltiplicato per il numero di unità abitative “virtuali” di cui...

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