Superbonus 110% cumulabile con contributi pubblici per sisma
L'Agenzia delle Entrate (risoluzione 23.04.2021, n. 28/E) ha esaminato la possibile correlazione tra la percezione di contributi pubblici, in esito a danni verificatisi per eventi sismici, e l'ulteriore beneficio del superbonus 110%.
L'Amministrazione Finanziaria ricorda che la circolare n. 24/E/2020 ha chiarito i seguenti aspetti:
il superbonus 110% (in conformità con la precedente prassi in materia di sismabonus) compete per le spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente;
i contributi eventualmente ricevuti dal contribuente devono essere detratti dall'importo sul quale si applica la detrazione.
Ne consegue, anche in linea con precedenti documenti di prassi e pronunce giurisprudenziali, con riferimento ai rapporti tra contributi per la ricostruzione e agevolazioni fiscali, che queste ultime si applicano:
a fronte dello stesso intervento, solo con riferimento alle eventuali spese agevolabili eccedenti il contributo concesso;
nel caso di interventi di riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati da eventi sismici, già effettuati e finanziati con contributi pubblici, in relazione alle spese agevolabili sostenute per le opere di ulteriore consolidamento dei medesimi edifici. In quest'ultimo caso, anche per effetto di interventi di demolizione e ricostruzione degli stessi, riconducibili a interventi di ristrutturazione edilizia [ex art. 3, c. 1, lett. d) D.P.R. 6.06.2001, n. 380].
Ne deriva che nulla osta al beneficio del sismabonus o del superbonus 110% anche nell'ipotesi di interventi su immobili già destinatari di contributi pubblici per la ricostruzione conseguente a eventi sismici. Si precisa, altresì, in...