Le dinamiche connesse ai lavori oggetto del nuovo superbonus di cui all'art. 119 D.L. 34/2020, nonché quelle conseguenti alle opzioni previste dall'art. 121 dello stesso decreto (sconto in fattura o cessione del credito) hanno fatto tornare alla ribalta una figura mutuata dal codice degli appalti, quella del cosiddetto “general contractor”.
Gli istituti di credito, tra i principali soggetti interessati nel processo di cessione dei crediti fiscali, preferiscono infatti trattare con un unico soggetto quale appaltatore principale, che si fa carico della progettazione, direzione e coordinamento dei lavori, affidandone l'esecuzione ad altre imprese. Anche numerose compagnie del settore energetico si sono organizzate creando società che operano come contraenti generali, fornendo un servizio completo “chiavi in mano”.
Questa impostazione deve fare i conti con l'attuale regime Iva delle prestazioni rese nel settore dell'edilizia, che ha trovato una sua disciplina specifica nell'art. 17, c. 6, lett. a) D.P.R. 633/1972 il quale dispone l'applicazione del regime dell'inversione contabile alle “prestazioni di servizi diversi da quelli di cui alla lettera a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o...