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Imposte e tasse 21 Settembre 2020

Superbonus 110% (e lode) anche per le complicazioni

Dalle varie disposizioni e dai documenti di prassi emerge un surplus di adempimenti e una notevole mode di documentazione da predisporre, soprattutto di natura tecnica, ma anche asseverazioni, visti di conformità e comunicazioni.

Per il superbonus 110% si rende necessaria, innanzitutto, la predisposizione di tutta una serie di documentazione di natura tecnica, sulla base dei diversi interventi (attestazione di prestazione energetica, iniziale e finale, autorizzazioni, comunicazioni, visure, schede tecniche e quant'altro), dopo avere accertato di essere in possesso di un titolo di detenzione (proprietà, locazione, comodato o altro) e ottenuto, se necessario, il consenso del proprietario per l'esecuzione dei lavori. Superata la fase iniziale (non certo immediata) di valutazione e progettazione degli interventi, con il necessario rispetto del passaggio alle 2 classi energetiche superiori, si procede con l'esecuzione e la verifica eventuale degli stati di avanzamento lavori, eseguendo i bonifici tracciati per pagare i vari fornitori, dopo aver onorato il pagamento di tutti gli oneri di urbanizzazione, delle ritenute dei professionisti e quant'altro. L'Agenzia delle Entrate, infine, nel più recente documento di prassi (circolare n. 24/E/2020, par. 8.3), elencando la documentazione necessaria, si è limitata a richiedere il possesso delle fatture o delle ricevute fiscali, nonché la copia del bonifico (bancario o postale), evidenziando la necessità di ottenere documenti equipollenti, se le prestazioni sono eseguite da soggetti non obbligati all'emissione di tale certificazione, la dichiarazione del proprietario di consenso all'esecuzione e nel...

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