Superbonus 110% fruibile con la presentazione della sola CILA
Il D.L. 77/2021 modifica l'art. 119, D.L. 34/2020 nella parte in cui si richiedeva l'asseverazione di professionisti tecnici sullo stato legittimo dell'edificio (art. 119, c. 13-ter D.L. 34/2020) oggetto degli interventi.
Il Decreto Semplificazioni è intervenuto, innanzitutto, sugli interventi destinati all'eliminazione delle barriere architettoniche, di cui all'art. 16-bis, c. 1, lett. e) D.P.R. 917/1986, confermando la fruizione della detrazione maggiorata del 110% non soltanto in abbinamento agli interventi di efficientamento energetico, ma anche se i lavori sono eseguiti in favore di persone di età superiore a 65 anni e anche se effettuati, trattandosi di interventi trainati, congiuntamente agli interventi trainanti di miglioramento sismico, di cui all'art. 119, c. 4 D.L. 34/2020, quindi anche congiuntamente agli interventi antisismici.
Nel caso in cui gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche siano eseguiti congiuntamente con quelli di efficientamento trainanti (cappotto e sostituzione degli impianti di riscaldamento) è utile ricordare la necessità di ottenere un miglioramento energetico di almeno 2 classi, ai sensi dell'art. 119, c. 3 del Decreto Rilancio.
Un ulteriore intervento concerne i lavori eseguiti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di cui all'art. 10 D.Lgs. 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) e dalle associazioni di promozione sociale (Aps), iscritte nei relativi registri, che svolgono attività nell'ambito dei servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso o indennità di...