Superbonus 110% fruibile solo al momento di sostenimento della spesa
Fatte salve alcune eccezioni, il beneficiario deve fare attenzione a effettuare il pagamento con bonifico tracciato, all'interno di un preciso intervallo temporale.
Dalla lettura dell'art. 119 cc. 1 e 3-bis, D.L. 34/2020, come convertito nella L. 77/2020, risulta chiaro che per ottenere la detrazione maggiorata del 110%, il contribuente deve effettivamente sostenere (al netto di contributi o di rimborsi) le spese per i relativi interventi edilizi, tenendo conto ulteriormente che per ottenere lo sconto in fattura o per eseguire la cessione della detrazione d'imposta, l'art. 121 del medesimo decreto richiede che le spese trasferibili siano sostenute negli anni 2020 e 2021. La conseguenza è che, come precisato dall'Agenzia delle Entrate (circolare n. 24/E/2020, par. 4), la detrazione spetta “sulle spese effettivamente sostenute e rimaste a carico del contribuente”, distinguendo il momento di sostenimento tra persone fisiche (principio di cassa) e imprese, società o enti commerciali (principio della competenza), di cui all'art. 109 D.P.R. 917/1986.
Quindi, si concretizzano almeno 3 limiti temporali diversi da verificare: uno per la generalità dei contribuenti (1.07.2020-31.12.2021), uno per gli IACP (1.07.2020-30.06.2022) e uno per la generalità dei fruitori che sono intenzionati a trasferire il credito d'imposta (1.01.2020-31.12.2021) che devono essere inevitabilmente considerati in modo distinto, cui si aggiunge comunque il limite dell'avvio e della chiusura dei lavori.
Una recente risposta dell'Enea (Faq n. 4) precisa che la detrazione maggiorata del 110%, che fa...