Superbonus 110% in compensazione o cessione: il mercato fiscale
Ci sono 16 mesi di tempo per completare le ristrutturazioni entro il 31.12.2021 e accedere al beneficio: un lasso breve, che non consente di commettere errori.
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Compensazione - Per effetto delle disposizioni contenute nell’art. 121, D.L. 34/2020, l’utilizzo in compensazione del credito derivante dalla cessione della detrazione per il superbonus 110% (e per le altre ipotesi relative alle ristrutturazioni edilizie) non è limitato dall’esistenza di debiti fiscali, anche se superiori a € 1.500.
La disposizione, infatti, prevede una deroga all'esclusione della compensazione in presenza di debiti fiscali scaduti e che non siano stati oggetto, per esempio, di rottamazione, rateazione o sospensione giudiziale.
Cessione alla banca (simulazione: condominio) - Diverse banche hanno lanciato o annunciato piattaforme dedicate al superbonus, consentendo il seguente esempio di operatività della misura nel condominio: ad appalto conferito, acquisto al 102% del credito del 110% del singolo condomino da parte di una banca, con finanziamento dei lavori attraverso un prestito-ponte;
classe energetica - Se alle misure passive, per esempio, l’isolamento termico di almeno il 25% della superficie disperdente dell’edificio, si aggiungono quelle attive (per esempio: trasformazione degli impianti autonomi in impianto centralizzato e contabilizzato a pompa di calore) si è quasi certi di conseguire il salto delle 2 classi energetiche;
impresa esecutrice - Le imprese, nell'esempio, vengono regolarmente pagate in contanti e non con il credito fiscale o lo sconto in fattura, nei limiti...