Superbonus 110%: interventi trainanti, sismabonus e Terzo settore
Nei passaggi parlamenti che hanno portato alla legge di conversione del D.L. 34/2020, la misura è stata estesa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), alle associazioni di promozione sociale (APS) e alle organizzazioni di volontariato (ODV).
La detrazione del 110% spettava inizialmente per gli interventi effettuati dai condomìni ovvero per gli interventi sulle parti comuni condominiali, sulle singole unità immobiliari, eseguiti dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.
Dal testo definitivo si evince che godranno ora del bonus maggiorato anche gli interventi eseguiti dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), di cui all’art. 10, D.Lgs. 460/1997, dalle organizzazioni di volontariato (ODV), di cui alla L. 266/1991, dalle associazioni di promozione sociale (APS), di cui alla L. 383/2000, nonché per quelli relativi agli spogliatoi delle associazioni e società sportive (ASD e SSD) iscritte nel registro del CONI, di cui al D.Lgs. 242/1999. In base al tenore letterale del novellato comma 9 del citato art. 119, D.L. 34/2020, quindi, resteranno fuori soltanto gli interventi eseguiti da tutte le altre tipologie di associazioni, diverse da quelle appena indicate: per...