Ennesimo chiarimento che si aggiunge alle precedenti centinaia di pagine di precisazioni, non raramente contradditorie, a testimonianza di quanto il legislatore sia stato criptico nel regolamentare il bonus edilizio.
L’interpello 10.07.2023, n. 377 riguarda la casistica del contribuente che riferisce di avere acquistato, fruendo delle agevolazioni “prima casa”, un immobile accatastato in categoria A/3, tuttavia descritto come “parzialmente crollato e in stato fatiscente, con tetti e solai completamenti crollati”, con “solo parte delle pareti esterne”, ossia “inagibile”. Per tale motivo, intende effettuare un intervento di demolizione e ricostruzione avvalendosi del superbonus 110% (ora 90%). L’istante è titolare di diritto di proprietà sull’unità immobiliare e ha un reddito di riferimento (art. 119, c. 8-bis.1 Decreto Rilancio) non superiore a 15.000 euro.
Stante l’inagibilità dell’immobile, però, non ha ancora stabilito la residenza nello stesso e ciò potrà avvenire solo al termine dei lavori di demolizione e ricostruzione. Chiede, pertanto, se possa beneficiare del superbonus qualora adibisca l'immobile a propria abitazione principale, stabilendovi anche la residenza, solo alla fine degli interventi previsti.
Così ricostruita la fattispecie e previa sintesi dell’evoluzione normativa, l’Agenzia delle Entrate precisa che, nello specifico, l’art. 9, c. 1, lett. a), n. 3) del Decreto Aiuti-quater ha modificato l’art. 119, c. 8-bis del decreto Rilancio, introducendo il terzo periodo, ai sensi del quale per gli...