L’Agenzia delle Entrate ha fornito ennesimi chiarimenti sulle condizioni che Onlus, Odv e Aps devono rispettare per fruire del superbonus con limiti di spesa maggiorati.
Con la circolare 8.02.2023, n. 3/E, l’Agenzia delle Entrate ha fornito ulteriori chiarimenti in tema di superbonus riguardante gli edifici rientranti nelle categorie B/1, B/2 e D/4 (es. case di riposo, case di cura, orfanotrofi), condotti da onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale. Questi soggetti, tra i quali rientrano le cooperative sociali (Onlus di diritto), possono beneficiare, a determinate condizioni, dell’innalzamento dei limiti di spesa ammessi alla detrazione del superbonus. Tali condizioni prevedono, oltre all’appartenenza dell’immobile alle categorie citate, che i membri del Consiglio di amministrazione dell’ente non percepiscano alcun compenso o indennità di carica e che gli enti medesimi svolgano attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali.
Nello specifico, l’art. 119, c. 10-bis D.L. 34/2020 prevede per tali soggetti che il limite di spesa previsto per gli interventi ammessi al superbonus, stabilito per le singole unità immobiliari, sia moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'OMI (riferibile alla media nazionale e non a quello del Comune dove è ubicato l’immobile stesso). I chiarimenti forniti dall’Agenzia hanno interessato l’ambito...