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Imposte e tasse 03 Marzo 2021

Superbonus 110% per gli edifici collabenti

Secondo le Entrate, è possibile accedere alla detrazione maggiorata anche per questi immobili: i requisiti necessari.

Nei paesi, nelle città o nelle campagne, si vedono fabbricati privi di alcune mura perimetrali e con il tetto cadente: ebbene, possono usufruire dell'agevolazione del 110% e in teoria sono quelli che più ne avrebbero bisogno. Queste costruzioni sono classificate nella categoria catastale “F2” (unità collabenti), riferita a fabbricati inagibili e non produttivi di reddito ma che possono essere considerati come edifici esistenti. La legge di Bilancio per il 2021 ha previsto che per questi edifici non è necessaria l'attestazione di prestazione energetica a condizione che venga eseguito l'isolamento termico e che alla fine dell'intervento il fabbricato rientri nella classe A. Tuttavia, occorre dimostrate che il medesimo edificio fosse dotato di impianto di riscaldamento (D.Lgs. 311/2006) e che fosse situato negli ambienti in cui devono essere effettuati gli interventi di riqualificazione energetica. L'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che tale condizione può essere assolta con la presenza di un camino. La risposta all'interpello n. 121/2021 ha ribadito la spettanza del superbonus anche per gli interventi su edifici collabenti, a condizione che alla fine dei lavori risulti un fabbricato abitativo non di lusso: la fattispecie esaminata riguardava 2 edifici collabenti di proprietà della stessa persona e quindi costituenti condominio “unipersonale”. Per stabilire l'ammontare...

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