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Imposte e tasse 20 Luglio 2020

Superbonus 110% per la casa riveduto e corretto

Modificate le soglie massime di spesa anche in relazione alle unità immobiliari presenti nell'edificio. Obbligo della dichiarazione asseverata rilasciata da un tecnico abilitato al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento.

Con la conversione in legge del D.L. 34/2020 (“Decreto Rilancio”), sono stati rivisitati gli artt. 119 e 121 sul superbonus per le spese sostenute dal 1.07.2020 al 31.12.2021, cui spetta la detrazione nella misura del 110% per gli interventi di riqualificazione energetica da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. Le modifiche introdotte, innanzitutto, prevedono l'estensione della fruibilità della detrazione del 110% ad associazioni e società sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro del CONI, di cui all'art. 5, c. 2, lett. c), D.Lgs. 242/1999, limitatamente però agli immobili destinati a spogliatoi, restando invariati gli altri destinatari (condominio, persone fisiche, IACP, cooperative di abitazione a proprietà divisa, Onlus, organizzazioni di volontariato e associazione di promozione sociale). Se da una parte si prevede un'estensione anche alle seconde case, per contro un nuovo comma esclude le unità immobiliari classate nelle categorie “A1”, “A8” e “A9”. Sono state ridefinite, inoltre, le soglie per gli interventi “trainanti” (da 50.000 a 30.000, in luogo dell'unica e precedente soglia di 60.000 euro), tenendo presente che la detrazione può essere applicata anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico di cui all'art. 14 D.L. 63/2013, convertito nella L. 90/2013, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi...

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