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Imposte e tasse 03 Febbraio 2021

Superbonus 110% per le pertinenze immobiliari

Notevoli aperture nei recenti chiarimenti interpretativi delle Entrate relativi ai primi mesi di applicazione del nuovo istituto.

L'art. 119 D.L. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), introduttivo del superbonus 110% per gli interventi di efficienza energetica e antisismici, non inserisce in maniera esplicita la categoria delle pertinenze nel novero degli immobili potenzialmente beneficiari della nuova agevolazione, se non nel comma 5 con riferimento all'installazione di impianti solari fotovoltaici. La formula decisa dal legislatore del Decreto Rilancio nel disciplinare appunto la platea oggettiva dell'incentivo fiscale prevede il riferimento alle nozioni di “edificio”, “edificio unifamiliare”, “unità immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno”. Una prima delucidazione, in merito al corretto inquadramento e quindi al trattamento delle pertinenze, è emersa con l'emanazione della circolare esplicativa 8.08.2020, n. 24/E, dell'Agenzia delle Entrate. Nel capitolo 2 “Ambito oggettivo” l'Amministrazione Finanziaria offre in via interpretativa l'elenco degli immobili beneficiari, individuandoli nei seguenti: - parti comuni di edifici residenziali in condominio (dove è possibile eseguire interventi sia trainanti, sia trainati); - singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo interventi trainati); - edifici residenziali...

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