Il Consiglio dei Ministri del 28.12.2023 ha dato il via libera al decreto rubricato misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali (superbonus 110%) di cui agli artt. 119, 119-ter e 121 D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77.
In relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul “superbonus 110%”, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31.12.2023; per le opere ancora da effettuare, a partire dal 1.01.2024 si confermano le percentuali previste a legislazione vigente.
Al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri “superbonus 110%” che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31.12.2023, è previsto uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1.01.2024 al 31.10.2024. Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
A partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, si esclude la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.
L’art. 3 del decreto in commento interviene sulla disciplina della detrazione fiscale per l'abbattimento delle barriere architettoniche prevista dall’art. 119-ter D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77.
In particolare, il beneficio viene circoscritto agli interventi aventi a oggetto le scale, le rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Viene anche abrogata la disposizione che, a legislazione vigente, ricomprende nel beneficio gli interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche).
A tutela delle persone con disabilità e al fine di evitare l’uso improprio dei bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, si limita il novero degli interventi sottoposti all’agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito, salvaguardano la tutela delle persone con disabilità. Inoltre, sarà necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con il cosiddetto “bonifico parlante”.
In relazione ai cantieri avviati nel rispetto dei termini relativi alla normativa sul “superbonus 110%”, sarà riconosciuto il credito d’imposta per tutti lavori realizzati e asseverati al 31.12.2023; per le opere ancora da effettuare, a partire dal 1.01.2024 si confermano le percentuali previste a legislazione vigente.
Al fine di tutelare i cittadini con i redditi più bassi e di consentire la conclusione dei cantieri “superbonus 110%” che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60% al 31.12.2023, è previsto uno specifico contributo, riservato ai percettori di redditi inferiori a 15.000 euro, in relazione alle spese sostenute dal 1.01.2024 al 31.10.2024. Il contributo sarà erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle Entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
A partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento, si esclude la possibilità di cessione del credito d’imposta nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici relativi alle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima della stessa data, il relativo titolo abilitativo.
L’art. 3 del decreto in commento interviene sulla disciplina della detrazione fiscale per l'abbattimento delle barriere architettoniche prevista dall’art. 119-ter D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77.
In particolare, il beneficio viene circoscritto agli interventi aventi a oggetto le scale, le rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Viene anche abrogata la disposizione che, a legislazione vigente, ricomprende nel beneficio gli interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto (porte automatiche, tapparelle e saracinesche motorizzate, imposte e persiane automatiche).
A tutela delle persone con disabilità e al fine di evitare l’uso improprio dei bonus per l’abbattimento delle barriere architettoniche, si limita il novero degli interventi sottoposti all’agevolazione e i casi per i quali continua a essere previsto sconto in fattura e cessione del credito, salvaguardano la tutela delle persone con disabilità. Inoltre, sarà necessaria un’apposita asseverazione per il rispetto dei requisiti e sarà richiesta la tracciabilità dei pagamenti, da effettuare con il cosiddetto “bonifico parlante”.
