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Imposte e tasse 21 Dicembre 2020

Sanzioni e responsabilità nel superbonus 110%

La solidarietà fiscale nel recupero scatta solo in caso di concorso: concetto ribadito dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, tenendo conto che il responsabile dell'utilizzo illegittimo della detrazione è sempre il fruitore del bonus e non il cessionario o il fornitore della prestazione.

Gli aspetti relativi a sanzioni e responsabilità nella disciplina del superbonus 110% sono stati chiariti dall'Amministrazione Finanziaria nella recente circolare (n. 24/E/2020) e nella risposta a una specifica interrogazione parlamentare (n. 5-04585/2020), ricordando che ai fini del controllo si rendono applicabili le attribuzioni e i poteri indicati dall'art. 31 e seguenti D.P.R. 600/1973. L'Agenzia delle Entrate (circolare n. 24/E/2020, par. 9) ha confermato che i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l'utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto, sempre che nei controlli eseguiti dall'ENEA o dall'Agenzia delle Entrate il cessionario sia in buona fede: il recupero della detrazione avviene nei confronti del beneficiario, salvo il concorso nella violazione. Nella recente audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate, è emerso che, qualora sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, si provvede al recupero dell'importo della detrazione stessa, ai sensi dell'art. 121, c. 5 D.L. 34/2020, maggiorata degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 D.P.R. 602/1973 e delle sanzioni per omesso o tardivo versamento di cui all'art. 13 D.Lgs. 471/1997. È solo in presenza di concorso nella violazione, ai sensi dell'art. 9, c. 1...

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