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Imposte e tasse 28 Febbraio 2022

Superbonus 110% su edifici danneggiati dall’evento calamitoso

Con la risoluzione n. 8/E/2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul tema, delimitando il campo applicativo e indicando gli adempimenti necessari.

Con la L. 234/2021 (legge di Bilancio 2022) il legislatore ha inserito, nell'art. 119 D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, il comma 8-ter, che dispone l’estensione, fino al 2025, degli incentivi fiscali e della detraibilità delle spese, relative agli interventi realizzati per gli edifici danneggiati dagli eventi sismici, che si sono susseguiti a far data dal 1.04.2009; la disposizione prevede, in sostanza, la spettanza della medesima percentuale di detrazione (110%) per ciascuno degli anni di riferimento fino, appunto, al 31.12.2025. Dal combinato disposto delle disposizioni di cui ai cc. 1-ter, 4-ter e 4-quater del citato art. 119, si evince, che la detrazione del 110% beneficia dell’incremento del 50% delle soglie previste ordinariamente per il superbonus, se gli interventi di ricostruzione riguardano i fabbricati danneggiati dal sisma, ma anche, come indicato nella risoluzione n. 8/E/2022, che per effetto del richiamato comma 8-ter la disposizione si rende applicabile alle spese sostenute per gli interventi ammessi al 110% per i quali è prevista l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici. I contributi, però, sono esclusi quando il danno è preesistente rispetto all’evento sismico e il livello di danno non è tale da determinare l’inagibilità del fabbricato (scheda AeDES - Agibilità e danno nell'emergenza sismica...

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