Tra i requisiti richiesti dalla norma è previsto che gli interventi agevolabili siano effettuati su unità immobiliari possedute o detenute in base ad un titolo idoneo.
L'art. 119 D.L. 34/2020, nell'introdurre il cosiddetto superbonus 110% sui vari interventi indicati, individua tra i soggetti beneficiari le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi effettuati su unità immobiliari. Per comprendere quali siano le unità immobiliari e quale sia il titolo in base al quale il soggetto può beneficiare dell'agevolazione, occorre fare riferimento alle singole disposizioni di legge che disciplinano i vari interventi agevolati.
Il Decreto Rilancio, infatti, fa espresso richiamo alle disposizioni di cui all'art. 14, D.L. 63/2013 (per quanto riguarda l'ecobonus) e all'art. 16, D.L. 63/2013 (per quanto riguarda il sismabonus). Dall'analisi delle norme richiamate e della relativa prassi, si deduce che le agevolazioni non sono limitate ai soli proprietari, ma anche a coloro che possiedono o detengono l'immobile in base a un titolo idoneo. Questa impostazione viene confermata dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 8.08.2020, n. 24/E in cui si evidenzia a chiare lettere che, ai fini della detrazione, le persone fisiche che sostengono le spese devono possedere o detenere l'immobile oggetto dell'intervento in base a un titolo idoneo, al momento dell'avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente. In particolare, il soggetto beneficiario deve:
- possedere l'immobile in...