I chiarimenti riguardano innanzitutto i requisiti di applicazione delle disposizioni relative al comma 10-bis, necessari per la fruizione delle particolari modalità di calcolo dei tetti massimi di spesa e della percentuale di detrazione del 110% sulle spese sostenute sino alla fine del 2025, sostanzialmente identificabili con:
- la disponibilità da parte dell’ente, a fronte di un titolo di detenzione coincidente con la proprietà ovvero la nuda proprietà, un diritto reale o un contratto anche di comodato gratuito (se registrato), degli immobili su cui viene effettuato l’intervento (necessariamente accatastati tra le categorie B/1, B/2 e D/4);
- lo svolgimento, da parte dell’ente, di attività di prestazione di servizi sociosanitari ed assistenziali;
- la mancata corresponsione ai componenti dell’organo amministrativo di compensi ovvero indennità di carica.
- esteso a tale data di riferimento anche il requisito relativo all’assenza di compensi di cui era necessario il mantenimento fino al termine della fruizione dei benefici (paragrafo 2.2);
- interpretato la necessità di sussistenza ininterrotta del requisito di possesso degli immobili a titolo di proprietà/nuda proprietà o di usufrutto dalla data di entrata in vigore fino al termine della fruizione dell’agevolazione, anche in caso di opzione effettuata ai sensi dell’art. 121 D.L. 34/2020 (cessione credito o sconto in fattura).
Inoltre, con espresso riferimento all’assenza di compensi e indennità di carica a favore dell’organo amministrativo, è intervenuto l’art. 2 c. 3-ter D.L. 11/2023, chiarendo come lo stesso requisito sia da ritenere regolarmente soddisfatto qualora, indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente sia in grado di dimostrare con qualsiasi mezzo di prova, comprese eventuali dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che i membri del consiglio di amministrazione non hanno percepito compensi o indennità di carica, ovvero (anche in una fase successiva) che hanno provveduto a una formale rinuncia ai compensi stessi o alla restituzione delle somme percepite a tale titolo.
Superata, grazie alla nuova norma interpretativa, la prova dei requisiti, le Onlus e gli altri enti di cui all’art 119, c. 9 lett. d-bis), D.L. 34/2020, che effettuano interventi su immobili accatastati nelle categorie B/1, B/2 e D/4 potranno in via definitiva optare per le agevolazioni previste dall’art. 119 dello stesso D.L. 34/2020, con particolare riferimento tanto alle particolari regole di computo del tetto massimo relativo alle spese detraibili, quanto al mantenimento della detrazione nella misura del 110%, così come stabilito dalla norma iniziale.
Il tutto potendo agire fino al termine dell’esercizio 2025.
