Coop e terzo settore 08 Settembre 2022

Superbonus: amaro cambio di destinazione d’uso per le coop sociali

Il cambio di destinazione d'uso di una struttura destinata ad attività sociosanitaria da conseguirsi al termine dei lavori, secondo l’Agenzia delle Entrate, può compromettere l’accesso ai maggiori limiti di spesa previsti per le Onlus.

In una recente risposta a una istanza di interpello in tema di superbonus 110% (4.08.2022, n. 407), l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il caso del cambio di destinazione d'uso di una struttura destinata ad attività sociosanitaria, con passaggio dalla categoria catastale D/2 a categoria B/1 o B/2, da conseguirsi al termine dei lavori di riqualificazione energetica valevoli per il superbonus 110%. Più nello specifico, il quesito posto all’Agenzia verteva sulla possibilità di beneficiare, da parte di una cooperativa sociale (Onlus di diritto), dei maggiori limiti di spesa previsti per Onlus, OdV e APS, nonostante la categoria B/1 non fosse presente all’inizio dei lavori, ma solo alla fine. Al riguardo, il decreto Rilancio, all’art. 119, c. 10-bis, stabilisce per Onlus, OdV e APS che il limite di spesa ammesso alle detrazioni del superbonus 110%, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. In sostanza, come ricorda anche l’Agenzia nella risposta all’interpello in esame, al fine di rendere più eque per tali soggetti le...

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