Sconto in fattura o cessione del credito al fornitore che ha eseguito i lavori senza ritenuta d'acconto dell'8%. È questa, tra le altre, una delle principali conseguenze dell'utilizzo dell'opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito prevista dall'art. 121 del Decreto Rilancio in relazione alle principali tipologie di bonus fiscali per l'edilizia. La non applicazione della ritenuta d'acconto in queste particolari situazioni è la diretta conseguenza dell'assenza del c.d. bonifico parlante da parte del beneficiario delle detrazioni fiscali.
L'obbligo della ritenuta d'acconto sui bonifici per gli interventi edilizi è espressamente previsto dall'art. 25, D.L. 78/2010, secondo il quale: “le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 8% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta”.
L'assenza della ritenuta è dunque la diretta conseguenza del fatto che in presenza dello sconto in fattura o della cessione integrale del credito al fornitore che ha eseguito i lavori, il beneficiario della detrazione non dovrà effettuare alcun pagamento tramite il c.d. bonifico parlante, essendo il pagamento eseguito con il trasferimento del beneficio...