Per i soggetti che seguono il principio di cassa, se lo sconto lascia dovuta una parte del corrispettivo, l'intera spesa deve considerarsi sostenuta nel momento in cui si versa la parte del corrispettivo non coperta dallo sconto.
L'art. 121 D.L. 34/2020 dispone esclusivamente che i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinati interventi (indicati al successivo comma 2) possono optare, in alternativa alla detrazione diretta, per la cessione di un credito d'imposta o per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto; il problema, in particolare, si complica in presenza dello sconto in fattura. È opportuno segnalare che la norma letteralmente recita: “i soggetti che sostengono (…) possono optare”, con la conseguenza che il sostenimento della spesa deve essere valutato e verificato in capo al fruitore (committente) dei lavori e non sul soggetto destinatario del pagamento (impresa o professionista).
Si tratta di individuare il momento in cui la spesa, mediante l'opzione dello sconto in fattura (parziale e/o totale), si deve considerare sostenuta, stante il fatto che in caso di pagamento totale a mezzo sconto sul corrispettivo non emerge alcuna uscita di denaro da parte del committente; si pensi, per esempio, a un contribuente che, eseguiti i lavori di progettazione, intende liquidare il professionista, in regime di cassa, con il pagamento mediante sconto in fattura, magari a cavallo di un periodo d'imposta (2020/2021).
Per le imprese minori in regime di contabilità semplificata, l'Agenzia delle Entrate a suo tempo (risposta n. 46/2018) aveva affermato che le imprese minori che applicavano il regime di cassa,...