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Imposte e tasse 07 Dicembre 2020

Superbonus e visto di conformità, parla il direttore delle Entrate

Per il rilascio, si deve ritenere valida la polizza professionale già presente e obbligatoria, eventualmente integrata con un'indicazione o un'appendice specifica ma solo ai fini della conferma di copertura da parte dell'assicurazione.

Il visto di conformità è richiesto dall'art. 119, c. 11 in relazione alle operazioni di cessione o sconto e per validare la documentazione che attesta il diritto alla detrazione maggiorata del 110%. Deve essere rilasciato dai soggetti individuati dall'art. 3, c. 3, lett. a) e b) D.P.R. 322/1998 (commercialisti, consulenti del lavoro, CAF e quant'altro). Un recente documento di prassi (Agenzia delle Entrate, circ. 24/E/2020 § 8.1) sul punto non indica alcunché, confermando la necessità di eseguire la verifica sulla presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati; la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-04585, a sua volta, precisa che l'art. 119, c. 14 D.L. 34/2020 dispone che “ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 15.000 euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa”. A tal fine i professionisti tecnici, destinatari di tale previsione, stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi, comunque non inferiore a 500.000 Euro (Agenzia delle Entrate, circ. 24/E/2020 § 8.2). Nell'audizione del 18.11.2020, il direttore dell'Agenzia delle...

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