Dal 1.07.2023 superbonus differenziato per IACP e cooperative edilizie. Per gli interventi effettuati dagli IACP e adibiti a edilizia residenziale pubblica nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili posseduti e assegnati ai propri soci, la possibilità di continuare a fruire del superbonus 110% è condizionata dal completamento dei lavori nella misura percentuale del 60% entro il termine del 30.06.2023.
Così, per IACP e cooperative che, al 30.06.2023, hanno completato lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo è possibile continuare a beneficiare della detrazione del 110% sulle spese sostenute sino al 31.12.2023. Diversamente, qualora tale condizione non si realizzi, non si potrà beneficiare del superbonus 110% sulle spese sostenute a partire dal 01.07.2023. In tale eventualità trova applicazione, per gli interventi effettuati su edifici condominiali, la disciplina di cui all'art. 119, c. 8-bis, 1° periodo D.L. 34/2020.
Le medesime considerazioni valgono anche qualora le unità immobiliari dell’edificio condominiale risultino in prevalenza possedute dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci. Si rammenta che i soci di cooperative a proprietà indivisa possono fruire della detrazione dal momento di accettazione della domanda di assegnazione da...