L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 13.11.2025, n. 66/E, torna a chiarire le regole speciali previste per l’agevolazione del superbonus nelle zone terremotate. Nello specifico, l’art. 119, c. 8-ter D.L. 34/2020 stabilisce che per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti dagli eventi sismici che si sono verificati a far data dal 1.04.2009, dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui al c. 1 (superecobonus) e al c. 4 (supersismabonus) spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2025. Il c. 8-ter fa espresso riferimento ai cc. 1-ter, 4-ter e 4-quater che, per i lavori effettuati nelle zone sopra richiamate, prevedono che:- l’incentivo è riconosciuto in misura eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;- i limiti per le spese sostenute, entro il 30.06.2022, sia per i lavori di efficientamento energetico che per i lavori di adeguamento sismico, finalizzati alla ricostruzione dei fabbricati danneggiati, sono aumentati del 50% (in tal caso gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione).Nel caso trattato nella risoluzione, un contribuente chiede chiarimenti sulla possibilità di accedere al superbonus senza mai aver potuto accedere ai contributi per la ricostruzione.L’Agenzia delle Entrate, facendo riferimento alle disposizioni di legge e ricordando quanto già affermato nella circolare n. 23/E/2022, parte dal principio cardine secondo cui la...