L’Agenzia delle Entrate, dopo la recente circolare n. 24/E, ha prodotto anche il provvedimento necessario all’esercizio delle opzioni per il trasferimento dei bonus prevedendo l’invio telematico. I cessionari potranno utilizzare il credito d’imposta a partire dal 2021.
Ai fini del superbonus, l’opzione per la cessione o lo sconto sul corrispettivo, in alternativa alla detrazione diretta da parte del beneficiario, dovrà avvenire in via telematica, utilizzando lo specifico modello, a partire dal 15.10.2020. La comunicazione deve essere inviata entro il 16.03 dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione. Queste le indicazioni fornite con la circolare 8.08.2020, 24/E e soprattutto con l’atteso provvedimento (n. 283847/2020) dell’Agenzia delle Entrate, che dà attuazione alle disposizioni contenute negli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020, convertito con modificazioni nella L. 77/2020.
Esempio - La circolare 24/2/2020 fornisce l’esempio per un intervento di 30.000 Euro, cui corrisponde una detrazione di 33.000 Euro (110% di 30.000), a fronte dello sconto applicato in fattura per un massimo di 30.000 Euro, il fornitore ottiene un credito d’imposta pari a 33.000 Euro che potrà utilizzare girando ad altro fornitore (quello dei materiali, per esempio) o alle banche che ne attualizzeranno l’ammontare.
Se il credito viene ceduto parzialmente, possibilità prevista dalle disposizioni richiamate, sempre mutuando l’esempio di 30.000 Euro di spesa sostenuta, il fornitore potrà scontare soltanto 10.000 Euro, maturando un credito d’imposta pari a 11.000 Euro (110% di 10 mila) mentre il contribuente utilizzerà in...