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Imposte e tasse 08 Ottobre 2020

Superbonus, limiti condominiali di spesa

Conteggio delle unità immobiliari e importo riferibile sono i principali aspetti da valutare nel calcolo dell'agevolazione.

La disciplina del superbonus prevede limiti di spesa variabili che possono trarre facilmente in errore. Per gli interventi di isolamento termico in condominio, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore “a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari”. Tale formulazione lascia aperte 2 questioni: la prima riguarda il conteggio delle unità immobiliari, la seconda il tetto di spesa riferibile all'unità immobiliare. La materia riguarda, tra l'altro, il conteggio delle unità immobiliari pertinenziali, box e cantine e non abitative, ricordando che per le agevolazioni sugli interventi individuali non è mai stato riconosciuto un autonomo tetto di spesa alle pertinenze. Per gli interventi sulle parti comuni la questione si pone in termini diversi. Al riguardo la prassi dell'Agenzia è chiara, sia in riferimento alle spese di riqualificazione energetica (art. 14, c. 2-quater D.L. 63/2013) sia di quelle per gli interventi antisismici (da ultimo, circ. 19/E/2020 pagg. 277 e 335). I riferimenti dell'Agenzia possono essere estesi anche al superbonus, atteso che la relativa disciplina è costruita...

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