La disciplina del superbonus prevede limiti di spesa variabili che possono trarre facilmente in errore. Per gli interventi di isolamento termico in condominio, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore “a 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari; a 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari”. Tale formulazione lascia aperte 2 questioni: la prima riguarda il conteggio delle unità immobiliari, la seconda il tetto di spesa riferibile all'unità immobiliare.
La materia riguarda, tra l'altro, il conteggio delle unità immobiliari pertinenziali, box e cantine e non abitative, ricordando che per le agevolazioni sugli interventi individuali non è mai stato riconosciuto un autonomo tetto di spesa alle pertinenze. Per gli interventi sulle parti comuni la questione si pone in termini diversi. Al riguardo la prassi dell'Agenzia è chiara, sia in riferimento alle spese di riqualificazione energetica (art. 14, c. 2-quater D.L. 63/2013) sia di quelle per gli interventi antisismici (da ultimo, circ. 19/E/2020 pagg. 277 e 335). I riferimenti dell'Agenzia possono essere estesi anche al superbonus, atteso che la relativa disciplina è costruita...