Come è noto, l’art. 119, c. 10-bis del decreto Rilancio stabilisce le modalità di fruizione del superbonus, i cui limiti di spesa ammessi alla detrazione variano in funzione della tipologia di interventi realizzati e, in linea generale, sono riferiti all’edificio o alle unità immobiliari oggetto degli interventi agevolabili. La disposizione contenuta nel citato comma 10-bis riguarda, nello specifico, le spese sostenute da Onlus, OdV e Aps. In particolare, stabilisce che “Il limite di spesa ammesso alle detrazioni, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare. La deroga è subordinata al divieto di percezione di compensi da parte degli amministratori e al possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito”.
La norma è stata introdotta per tenere conto della circostanza che tali enti esercitano la propria attività in edifici di grandi dimensioni e, pertanto, ai fini della fruizione del superbonus, risulterebbero penalizzati qualora le spese agevolabili fossero determinate in funzione del numero delle unità immobiliari...