Superbonus negato senza sostituzione dell'impianto di riscaldamento
Per ottenere la detrazione potenziata sugli interventi di climatizzazione è necessario che l'immobile sia già dotato di un impianto funzionante; l'eccezione degli edifici collabenti.
In via preliminare, è opportuno ricordare che la novellata lett. l-tricies) dell'art. 2, c. 1, D.Lgs. 192/2005, di attuazione Direttiva (UE) n. 2018/844 definisce “impianto di riscaldamento” il complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria attraverso il quale la temperatura è controllata e può essere aumentata, con la conseguenza che la nuova definizione estende l'ambito applicativo a stufe, caminetti e apparecchi di riscaldamento localizzato a energia radiante, in aggiunta agli impianti fissi di riscaldamento. Si aggiunge inoltre che la sostituzione a norma di legge deve avvenire con impianti, anche centralizzati, in presenza di interventi sulle parti a comune, per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a pompa di calore e condensazione, con efficienza almeno pari alla classe “A” di prodotto prevista dal regolamento delegato UE n. 811/2013 della Commissione del 18.02.2013.
L'Agenzia delle Entrate, inoltre, anche in relazione alle prime misure sul risparmio energetico, ha chiarito (risoluzioni nn. 13/E/2019 e 19/E/2020) che “gli edifici interessati dall'agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche” e, in particolare, “devono essere dotati di impianti di riscaldamento funzionanti, presenti negli ambienti in cui si realizza l'intervento agevolabile”. Simile indicazione è riscontrabile nelle...