Superbonus, possibile anche con passaggio al Runts
L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti per la puntuale applicazione della detrazione maggiorata agli enti del Terzo settore, con particolare riferimento alle ex Onlus e al calcolo dei limiti di spesa.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 8.02.2023, n. 3/E, ha fornito precisazioni con particolare riferimento alle modalità applicative dell’art. 119, c. 10-bis D.L. 34/2020, concernente l’applicazione della detrazione maggiorata (superbonus) a taluni enti non commerciali come le ex Onlus, le OdV e le Aps.
La norma dispone, infatti, sul calcolo dei tetti massimi di spesa ammessa alla detrazione maggiorata, con riferimento a ciascuna delle tipologie di interventi agevolati, di cui all’art. 119, cc. da 1 a 8 D.L. 34/2020, quando il committente è un ente non commerciale, in particolare un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus), un’organizzazione di volontariato (OdV) o un’associazione di promozione sociale (Aps), che esegue servizi sociosanitari e assistenziali, ma che non eroga compensi o indennità di carica ai membri del consiglio di amministrazione e sia in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali “B/1”, “B/2” e “D/4”, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato, sempre se tale ultimo contratto risulta regolarmente registrato in data anteriore al 1.06.2021, data di entrata in vigore del D.L. 77/2021.
Con particolare riferimento alla prima condizione richiesta, il documento di prassi in commento chiarisce che la norma non prevede che l’immobile sia già utilizzato per l’esercizio...