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Imposte e tasse 26 Aprile 2021

Superbonus senza compenso aggiuntivo del general contractor

L'Agenzia delle Entrate si è allineata alla D.R.E. Lombardia sostenendo la tesi che le spese di coordinamento degli interventi che fruiscono del 110% non sono deducibili e non possono beneficiare dello sconto in fattura.

Il contribuente ha rappresentato l'intenzione di eseguire interventi di riqualificazione energetica su un immobile di proprietà, utilizzando la detrazione maggiorata del 110%, di cui all'art. 119 D.L. 34/2020; dalla documentazione presentata emerge che si tratta di un edificio unifamiliare funzionalmente indipendente e costituito da una unità immobiliare a destinazione residenziale (“A/4”) con annesso un magazzino (“C/2”). L'obiettivo è quello di volersi affidare a un fornitore unico (general contractor) al quale saranno pagati gli interventi di efficientamento eseguiti (cappotto, impianto fotovoltaico, sistema di accumulo e infissi), nonché i servizi professionali per lo svolgimento dei lavori e delle pratiche amministrative, compresa asseverazione e visto di conformità, senza riconoscimento alcuno per l'attività di coordinamento, in virtù del mandato senza rappresentanza concesso. L'assenza del compenso per le attività di coordinamento è giustificata dal fatto che il contraente generale offre il servizio per ragioni commerciali, limitando la propria remunerazione ai servizi eseguiti direttamente di progettazione ed esecuzione lavori. Sul tema, l'Agenzia delle Entrate, ma come Direzione regionale della Lombardia (risposta n. 904-334/2021), era già intervenuta affermando inequivocabilmente che la spesa relativa al compenso per il servizio reso dal general...

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