Ai fini del Superbonus 110%, si deve ritenere “autonomo” anche l'accesso da terreni (o corte) di utilizzo comune, ma non esclusivo, non essendo rilevante che il terreno sia di proprietà esclusiva del possessore dell'unità immobiliare. Questo il chiarimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze fornito in risposta all'interrogazione parlamentare 30.09.2020, n. 5-04686, avente a oggetto la misura di cui all'art. 119 D.L. 34/2020, come convertito in L. 77/2020. Per gli interventi di riqualificazione energetica “trainanti”, le disposizioni appena richiamate trattano 2 tipologie di edifici: da una parte, quelli composti da più unità immobiliari prive di accessi autonomi (in genere, edifici condominiali); dall'altra le unità immobiliari “funzionalmente indipendenti” e dotate di uno o più “accessi autonomi”.
Queste ultime unità immobiliari possono essere inserite sia in immobili unifamiliari, caratterizzati dalla presenza di una sola unità immobiliare a destinazione abitativa, sia in edifici plurifamiliari, caratterizzati dalla presenza di 2 o più unità immobiliari a destinazione abitativa; beneficiano della detrazione maggiorata del 110% anche le unità immobiliari indipendenti e autonome, inserite negli edifici plurifamiliari. La norma non fornisce le definizioni appena indicate (“funzionalmente indipendente” e...