L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 10.03.2025, n. 19/E, ha fornito un'importante apertura interpretativa che amplia la platea dei beneficiari del superbonus nel Terzo Settore. Il documento chiarisce definitivamente che Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale possono accedere alle agevolazioni previste dall'art. 119, c. 10-bis del decreto Rilancio anche quando possiedono gli immobili in virtù di un diritto di superficie.La risoluzione interviene su una questione controversa che aveva generato incertezze applicative tra gli operatori del settore. Il nodo interpretativo riguardava la tassatività dell'elenco dei titoli di possesso previsti dalla norma (proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito), che “sembrava escludere il diritto di superficie”."La proprietà superficiaria deve ritenersi inclusa nell'ambito di applicazione della disposizione del citato comma 10-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio", afferma categoricamente l'Agenzia, superando l'orientamento restrittivo espresso nella precedente risposta a Interpello 8.01.2024, n. 2.Per giungere a questa conclusione, l'Amministrazione Finanziaria ha condotto un'approfondita analisi giuridica del diritto di superficie, basandosi sull'art. 952 del Codice Civile, secondo cui "Il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al disopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietà. Del pari può alienare la...