Surroga dell’assicuratore e nota di variazione Iva
È necessario che la nota di variazione Iva sia speculare alla fattura originaria e che permanga l'identità tra gli originari soggetti dell'operazione imponibile.
Con la risposta all’interpello 11.09.2023, n. 427, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, nell’ambito di un procedimento di surrogazione in cui si è verificato il mancato pagamento da parte del debitore ceduto (terzo responsabile) a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose, l'assicurato è l'unico soggetto legittimato a emettere la nota di variazione Iva in diminuzione.
Il caso è quello di una società attiva nel settore delle assicurazioni e del recupero crediti, mentre i crediti oggetto di copertura assicurativa sono quelli contrattualmente dovuti al contraente della polizza (“assicurato”) nell'ambito della sua attività commerciale. Ai sensi dell'art. 1916 c.c., la società di assicurazione, nel momento in cui paga l'indennizzo previsto dalla polizza di assicurazione, è surrogata, fino alla concorrenza dell'ammontare dello stesso, nei diritti dell'assicurato verso il terzo che ha causato o contribuito alla perdita subita dall'assicurato.
A fronte di tale situazione la società chiede conferma in merito alla possibilità di emettere note di variazione Iva in diminuzione in relazione a un credito vantato da un proprio assicurato nei confronti di un terzo soggetto, nell’ambito di un procedimento di surrogazione in cui si è verificato il mancato pagamento da parte del debitore ceduto (terzo responsabile) a causa di procedure...