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Contabilità e bilancio 22 Maggio 2020

Svalutazione per perdite durevoli di valore

Indicazioni contabili per la corretta imputazione della fattispecie.

La svalutazione per perdite durevoli di valore nelle immobilizzazioni materiali e immateriali è disciplinata dall'art. 2426, c. 1, n. 3) C.C. Il trattamento contabile e l'informativa da inserire nella nota integrativa sono disciplinati invece dal principio contabile OIC 9 denominato “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali”. Si devono innanzitutto rilevare i profili generali di tale principio: viene introdotta quindi la definizione di “valore recuperabile” di un bene e quella di “unità generatrice di flussi di cassa”. Per valore recuperabile si intende il maggiore tra il fair value e il valore d'uso del bene (o la capacità di ammortamento se si utilizza l'approccio semplificato che verrà illustrato in seguito), mentre per unità generatrice di flussi di cassa (CGU) si intende la più piccola unità o combinazione di attività a cui appartiene l'immobilizzazione, in grado di generare flussi di cassa autonomi e indipendenti rispetto ai flussi di cassa generati dalle altre attività. In linea generale, dunque, si ha una perdita durevole di valore ogniqualvolta il valore recuperabile di un'immobilizzazione sia inferiore al suo valore netto contabile; in tal caso l'immobilizzazione deve essere iscritta a bilancio a tale minor valore. La differenza (cioè la svalutazione) dovrà essere imputata a...

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